Sez. 1, Sentenza n. 6537 del 18/12/1998 Cc. (dep. 08/02/1999) Rv. 212464 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI | Pericolo di fuga - Requisiti - Concretezza - Sussistenza - Conseguenze in tema di motivazione.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI
L'esigenza cautelare, prevista dall'art. 274, lett. b)- cod. proc. pen., di evitare che l'imputato di gravi delitti possa sottrarsi con la fuga all'esecuzione di un'eventuale condanna, è connotata, al pari delle altre finalità considerate dalla medesima norma, dal requisito di concretezza degli elementi da cui desumere il pericolo contro cui la cautela è diretta: elementi per i quali l'obbligo di motivata indicazione dell'ordinanza cautelare è sanzionato da nullità rilevabile anche d'ufficio, a norma dell'art. 292, comma secondo, cod. proc. pen. Ne discende che il provvedimento coercitivo deve fondarsi non su dati meramente congetturali, bensì su circostanze ed elementi di fatto che, collegati alla gravità del reato per il quale si procede e all'entità della presumibile pena da irrogare, diano significativa consistenza al "periculum libertatis" che, anche se interpretato come giudizio prognostico e non come mera constatazione di un accadimento già "in itinere", non occorre sia particolarmente intenso, ma soltanto reale e non immaginario.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 274 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)