diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 12966 del 09/01/2001 Cc. (dep. 30/03/2001) Rv. 218421 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI | Pericolo di fuga - Desumibilità dalla gravità della pena inflitta - Sufficienza del parametro di valutazione - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2001-01-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/218421-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI

In tema di esigenze cautelari, la sussistenza del pericolo di fuga non può essere automaticamente desunta soltanto dalla particolare gravità della pena cui l'imputato sia stato condannato, ma presuppone una valutazione di altri elementi concreti quali il comportamento tenuto durante le indagini e il giudizio, la disponibilità di mezzi per organizzare la fuga, l'eventuale rapporto con soggetti e organizzazioni criminali che possano assicurare i mezzi per la latitanza.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 273 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 274 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)