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Sez. 2, Ordinanza n. 8942 del 04/04/2024 (Rv. 670957-01)

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - PETIZIONE DI EREDITA' (NOZIONE, DISTINZIONI) - IN GENERE | Petizione ereditaria - Beni reclamabili - Beni già fuoriusciti dall'asse ereditario al momento dell'apertura della successione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2024-04-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670957-01

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - PETIZIONE DI EREDITA' (NOZIONE, DISTINZIONI) - IN GENERE

Con la petizione ereditaria sono reclamabili soltanto i beni nei quali l'erede è succeduto mortis causa al de cuius e non quelli che, al momento dell'apertura della successione, sono già fuoriusciti dal patrimonio del defunto e che, pertanto, non possono essere considerati beni ereditari. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva distinto le somme presenti su un conto corrente e prelevate dopo la morte del de cuius, da quelle presenti su un conto deposito titoli e prelevate prima della morte, riconoscendo l'esperibilità dell'azione solo nel primo caso).

Cod. Civ. art. 456, Cod. Civ. art. 533

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)