Sez. 2, Sentenza n. 3181 del 09/02/2011 (Rv. 616513 - 01)
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - PETIZIONE DI EREDITÀ - IN GENERE (NOZIONE, DISTINZIONI) | Azione di petizione ereditaria - Beni reclamabili - Beni compresi nell'asse ereditario al momento dell'apertura della successione - Comprensione - Somme di denaro trasferite dal "de cuius" prima della morte - Esclusione - Fondamento.
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - PETIZIONE DI EREDITÀ - IN GENERE (NOZIONE, DISTINZIONI)
Con l'azione di petizione ereditaria l'erede può reclamare soltanto i beni nei quali egli è succeduto "mortis causa" al defunto, ossia i beni che, al tempo dell'apertura della successione, erano compresi nell'asse ereditario; ne consegue che tale azione non può essere esperita per far ricadere in successione somme di denaro che il "de cuius" abbia, prima della sua morte, rimesso a mezzo di assegni bancari, senza un'apparente causa di giustificazione, al futuro erede e che questi abbia o abbia avuto in disponibilità in forza di un titolo giuridico preesistente e indipendente rispetto alla morte del "de cuius".
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 456, Cod. Civ. art. 533
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)