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Sez. 5, Sentenza n. 2853 del 31/01/2024 (Rv. 670249-02)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - DETRAZIONI - IN GENERE | Operazioni commerciali intercorse con imprese aventi sede in Stati aventi regimi fiscali privilegiati - Obbligo di separata indicazione dei costi - Violazione - Sanzioni applicabili alle violazioni commesse prima dell’entrata in vigore della legge di stabilità 2016 - Applicazione dell’art. 8, comma 3-bis, d.lgs. n. 471 del 1997 - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2024-01-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670249-02

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - DETRAZIONI - IN GENERE

In tema di omessa separata indicazione nella dichiarazione dei redditi delle spese e degli altri componenti negativi derivanti da operazioni con imprese residenti o localizzati in Stati inseriti nella cd. black list, previsto dall'art. 110, comma 11, T.U.I.R., vigente ratione temporis, il dato letterale della disciplina introdotta dall'art. 1 della l. n. 208 del 2015, nella lettura combinata dei commi 142, 144 e 143, abrogando l'obbligo con decorrenza dall'anno d'imposta 2016, esclude l'abrogazione della relativa sanzione pecuniaria (introdotta dall'art. 8, comma 3-bis, del d.lgs. n. 471 del 1997) per gli anni anteriori.

DPR 22/12/1986 num. 917 art. 110 com. 11, Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 142, Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 143, Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 144, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 8 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)