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Sez. 5 - , Sentenza n. 24648 del 14/09/2021 (Rv. 662133 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - DETRAZIONI - IN GENERE | Operazioni commerciali intercorse con imprese aventi sede in Stati aventi regimi fiscali privilegiati - Obbligo di separata indicazione dei costi - Violazione - Sanzioni applicabili alle violazioni commesse prima dell’entrata in vigore della legge di stabilità 2016 - Applicazione dell’art. 8, comma 3-bis, d.lgs. n. 471 del 1997 - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2021-09-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/662133-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - DETRAZIONI - IN GENERE

In tema di omessa separata indicazione nella dichiarazione dei redditi delle spese e degli altri componenti negativi derivanti da operazioni con imprese residenti o localizzati in Stati inseriti nella cd. "black list", previsto dall'art. 110, comma 11, T.U.I.R. (vigente "ratione temporis"), il dato letterale della disciplina introdotta dalla l. n. 208 del 2015, nella lettura combinata dei commi 142, 144 e 143 dell'art. 1, abrogando l'obbligo con decorrenza dall'anno d'imposta 2016, esclude l'abrogazione della relativa sanzione pecuniaria (introdotta dall'art. 8, comma 3-bis, del d.lgs. n. 471 del 1997) per gli anni anteriori.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 110 com. 11 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 8 com. 3, Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 142 CORTE COST. PENDENTE, Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 143 CORTE COST. PENDENTE, Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 144 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)