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Sez. 1, Sentenza n. 1707 del 27/02/1985 (Rv. 439668 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - IN GENERE - CESSIONE IN PROPRIETÀ - ART. 22, SECONDO COMMA, D.P.R. 17 GENNAIO 1959 N. 2 - SOGGETTI LEGITTIMATI - INDIVIDUAZIONE.*
Stato
decisa il 1985-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439668-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - IN GENERE - CESSIONE IN PROPRIETÀ - ART. 22, SECONDO COMMA, D.P.R. 17 GENNAIO 1959 N. 2 - SOGGETTI LEGITTIMATI - INDIVIDUAZIONE.*

In tema di edilizia economica e popolare, l'art. 22 secondo comma del d.P.R. 17 gennaio 1959 n. 2, modificato dall'art. 12 della legge 27 aprile 1962 n. 231, il quale contempla il diritto alla cessione in proprietà dell'alloggio di "tutti coloro che ne sono attualmente nel godimento", si riferisce, alla stregua del coordinamento con il precedente comma, esclusivamente agli alloggi dell'ex istituto Romano cooperativo per le case degli impiegati dello stato (incorporato dall'INCIS in base all'art. 344 del R.d. 28 aprile 1938 n. 1165), che siano in atto goduti dai soci originari di detto istituto, o da coloro che siano ad essi succeduti in qualità di aventi causa. In difetto di uno di detti requisiti, la cessione in proprietà, quindi, non può essere invocata in forza del citato art. 22, ma resta soggetta alla disciplina dell'art. 4 dello stesso d.P.R. n. 2 del 1959 (modificato dall'art. 3 della legge n. 231 del 1962), e postula, pertanto, un provvedimento di assegnazione dell'alloggio, seguito da contratto di locazione attuativo dell'assegnazione medesima. (V 2116/74, mass n 370427).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 28/04/1938 num. 1165 art. 344, Regio Decr. 28/04/1938 num. 1165 art. 358, DPR 17/01/1959 num. 2 art. 4, DPR 17/01/1959 num. 2 art. 22, Legge 27/04/1962 num. 231 art. 3, Legge 27/04/1962 num. 231 art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)