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Sez. 2, Sentenza n. 2116 del 13/07/1974 (Rv. 370427 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETA DELL'ALLOGGIO - IN GENERE - AVENTI CAUSA DEGLI ORIGINARI ASSEGNATARI - DIRITTO ALLA CESSIONE IN PROPRIETA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1974-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/370427-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETA DELL'ALLOGGIO - IN GENERE - AVENTI CAUSA DEGLI ORIGINARI ASSEGNATARI - DIRITTO ALLA CESSIONE IN PROPRIETA - CONDIZIONI.*

I soggetti aventi diritto alla cessione in proprieta degli alloggi economici e popolari a norma del secondo comma dell'art 22 DPR 17 gennaio 1959 n 2 (come modificato dall'art 12 legge 27 aprile 1962 n 231) sono i soci originari ed i soggetti loro succeduti nel godimento dello alloggio quali aventi causa dagli stessi in base ad un qualsiasi titolo, purche non contrario a Disposizioni di legge o di regolamento.*

Riferimenti normativi: DPR 17/01/1959 num. 2 art. 22, Legge 27/04/1962 num. 231 art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)