Sez. L, Sentenza n. 2516 del 24/09/1974 (Rv. 370951 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - DIFFERENZE DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO - FATTISPECIE IN MATERIA DI LAVORO A DOMICILIO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - DIFFERENZE DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO - FATTISPECIE IN MATERIA DI LAVORO A DOMICILIO.*
Il criterio discretivo fra il lavoro autonomo ed il lavoro subordinato - sia che si tratti di prestazioni che il dipendente esegue nel proprio domicilio, sia si tratti di prestazioni effettuate in locali di pertinenza dello imprenditore - risiede nel fatto che, mentre, nel primo, oggetto della prestazione e il risultato dell'attivita che il lavoratore si impegna a fornire con i mezzi che ritiene piu opportuni, e, quindi, con un'organizzazione propria e a proprio rischio, nel secondo, invece, l'oggetto della prestazione e rappresentato dalla medesima energia lavorativa, che il dipendente pone a disposizione dell'impresa ed esplica, quindi, sotto la vigilanza e secondo le direttive dell'imprenditore. (nella specie, i giudici del merito avevano ritenuto che la prestazione effettuata dall'attore nell'interesse dell'impresa convenuta, e consistente nella confezione di capi di abbigliamento, costituiva l'oggetto di un contratto di opera e non di un rapporto di lavoro subordinato a domicilio, in quanto era risultato che l'attore confezionava i suddetti capi autonomamente, avvalendosi di un'organizzazione propria, sottratta a qualsiasi direttiva o controllo dell'imprenditore, agendo, inoltre, a proprio rischio ed essendo tenuto anche a rispondere del valore delle stoffe nel caso che gli abiti non fossero stati ben confezionati. La suprema Corte ha confermato tale decisione, perche esattamente motivata, enunziando il principio di cui in massima). (V 949'73, mass n 363325).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222, Legge 13/03/1958 num. 264 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)