Sez. L, Sentenza n. 6712 del 17/12/1981 (Rv. 417592 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO A DOMICILIO - IN GENERE - SUBORDINAZIONE COSIDDETTA TECNICA - PRESUPPOSTI - ESTREMI - QUALITÀ DI LAVORATORE SUBORDINATO - ATTRIBUZIONE AL LAVORATORE A DOMICILIO - AMMISSIBILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO A DOMICILIO - IN GENERE - SUBORDINAZIONE COSIDDETTA TECNICA - PRESUPPOSTI - ESTREMI - QUALITÀ DI LAVORATORE SUBORDINATO - ATTRIBUZIONE AL LAVORATORE A DOMICILIO - AMMISSIBILITÀ.*
Nel lavoro a domicilio, l'assoggettamento del prestatore di lavoro al controllo ed al potere direttivo e gerarchico dell'imprenditore si attua rispetto allo svolgimento materiale del lavoro: in un momento precedente, con Disposizioni tecniche sulle modalità di esecuzione; in un momento successivo, con il controllo della rispondenza del lavoro finito alle Disposizioni impartite. Ciò in correlazione con la caratteristica essenziale di tale rapporto, consistente nella assenza dal luogo di lavoro del datore di lavoro e dei suoi preposti, cui consegue la materiale impossibilità di fissare direttive (e, soprattutto, di controllarne l'osservanza) che non siano esclusivamente tecniche e che perciò non riguardino, in definitiva, più la qualità del prodotto che le concrete modalità di svolgimento dell'attività lavorativa. Tale particolare Forma di subordinazione (cosiddetta tecnica) costituisce - anche nel periodo anteriore all'entrata in vigore della legge 18 dicembre 1973 n. 877 (nuove norme per la tutela a domicilio) - la condizione minima sufficiente, in concorso con gli altri requisiti, per attribuire al prestatore d'opera a domicilio la qualità di lavoratore subordinato. (V 2516/74, mass n 370951; (V 2127/68, mass n 334292; (V 222/65, mass n 310303; (V 1014/63, mass n 261432; (V 13360/76, mass n 134930; (V Cass pen 5911/73, mass n 124752; (V Cass pen 4609/73, mass n 124332).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2104, Cod. Civ. art. 2128, Legge 13/03/1958 num. 264 art. 1, DPR 16/12/1959 num. 1289 art. 1, Legge 18/12/1973 num. 877 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)