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Sez. 1, Sentenza n. 746 del 05/02/1979 (Rv. 396917 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DELL'IMPRESA - IN GENERE - AMMISSIONE - PROVVEDIMENTO - IN GENERE - CREDITI CONTRATTI DURANTE LA PROCEDURA DI AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - PREDEDUCIBILITA - PRESUPPOSTI - CASSAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1979-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/396917-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DELL'IMPRESA - IN GENERE - AMMISSIONE - PROVVEDIMENTO - IN GENERE - CREDITI CONTRATTI DURANTE LA PROCEDURA DI AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - PREDEDUCIBILITA - PRESUPPOSTI - CASSAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE - CONSEGUENZE.*

La prededucibilita, in Sede di riparto delle somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo fallimentare, dei crediti legalmente contratti durante la procedura di amministrazione controllata e legata al duplice presupposto che i medesimi crediti siano stati contratti secondo le regole e per le finalita proprie della procedura e che il successivo fallimento sia collegato ad essa da un nesso di consecuzione, costituendone uno dei possibili sbocchi: ne consegue che, una volta che il decreto di ammissione alla procedura di amministrazione controllata sia stato cassato e posto quindi nel nulla con efficacia ex tunc, la prededucibilita deve essere esclusa, facendo difetto entrambi gli anzidetti presupposti. (Conf 4370/77, mass n 387961).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 111 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 111 CORTE COST., Legge Falliment. art. 188, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 188

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)