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Sez. U, Sentenza n. 4370 del 14/10/1977 (Rv. 387961 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DELLA IMPRESA - IN GENERE - AMMISSIONE - PROVVEDIMENTO - IN GENERE - CREDITI CONTRATTI DURANTE LA PROCEDURA DI AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - PREDEDUCIBILITA - PRESUPPOSTI - CASSAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1977-10-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/387961-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DELLA IMPRESA - IN GENERE - AMMISSIONE - PROVVEDIMENTO - IN GENERE - CREDITI CONTRATTI DURANTE LA PROCEDURA DI AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - PREDEDUCIBILITA - PRESUPPOSTI - CASSAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE - CONSEGUENZE.*

La prededucibilita, in Sede di riparto delle somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo fallimentare, dei crediti legalmente contratti durante la procedura di amministrazione controllata e legata al duplice presupposto che i medesimi crediti siano stati contratti secondo le regole e per le finalita proprie della procedura e che il successivo fallimento sia collegato ad essa da un nesso di consecuzione, costituendone - insieme con la restituzione dello imprenditore nella piena disponibilita dei propri beni e con la sua ammissione alla procedura di concordato preventivo - uno dei possibili sbocchi previsto dalla legge: conseguentemente, una volta che il decreto di ammissione alla procedura di amministrazione controllata sia stato cassato, la prededucibilita deve essere esclusa, facendo difetto entrambi i presupposti in quanto gli Atti compiuti nel corso della procedura non validamente costituita non possono considerarsi come diretti a realizzare le finalita di una procedura che, sul piano giuridico, e come se non fosse mai esistita, mentre la Mancanza di una precedente procedura di amministrazione controllata esclude che il procedimento di fallimento possa ritenersi consecutivo ad altra procedura concorsuale, esplicante, rispetto ad esso, una funzione cautelare.*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 111 com. 1, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 111 com. 1 CORTE COST., Legge Falliment. art. 188, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 188

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)