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Sez. U, Sentenza n. 1377 del 15/06/1967 (Rv. 327988 - 01)

ELEZIONI - ELEZIONI AMMINISTRATIVE - CAUSE DI INELEGGIBILITA A CONSIGLIERE COMUNALE - IN GENERE - SUSSISTENZA AL MOMENTO DELLE ELEZIONI - MODIFICAZIONI SUCCESSIVE - IRRILEVANZA*
Stato
decisa il 1967-06-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/327988-01

ELEZIONI - ELEZIONI AMMINISTRATIVE - CAUSE DI INELEGGIBILITA A CONSIGLIERE COMUNALE - IN GENERE - SUSSISTENZA AL MOMENTO DELLE ELEZIONI - MODIFICAZIONI SUCCESSIVE - IRRILEVANZA*

Le condizioni di eleggibilita alla carica di consigliere comunale devono sussistere al momento della elezione, senza che la situazione venutasi a creare a quel momento possa essere modificata da eventi o patti o Atti giuridici successivi, sicche l'incompatibilita di cui all'art. 15, n.6, T.U. 5 aprile 1951, n.203, sussiste quando vi e -lite pendente- al momento delle elezioni, e non puo essere eliminata dalla cessazione della lite, intervenuta successivamente alle elezioni, anche se prima della decisione della relativa controversia elettorale. (Conf. 2015-62, 1627-61, 2817-58).*

Riferimenti normativi: Legge 05/04/1951 num. 203 art. 15 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)