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Sez. 1, Sentenza n. 1106 del 11/04/1972 (Rv. 357524 - 01)

ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - COMPATIBILITA E INCOMPATIBILITA - CAUSE DI INELEGGIBILITA - ELIMINAZIONE - TERMINE UTILE - DATA DELL'ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA.*
Stato
decisa il 1972-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/357524-01

ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - COMPATIBILITA E INCOMPATIBILITA - CAUSE DI INELEGGIBILITA - ELIMINAZIONE - TERMINE UTILE - DATA DELL'ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA.*

In materia elettorale, il termine ultimo - se non diversamente specificato dalla legge - per la rimozione delle cause di ineleggibilita deve considerarsi la data prescritta per l'accettazione della candidatura, rappresentando l'accettazione della candidatura il primo atto di Esercizio del diritto di elettorato passivo ed essendo, altresi, conforme all'interesse generale, come di quello di ogni cittadino elettore, richiedere che il termine, entro cui le cause di ineleggibilita vanno rimosse, sia rapportato a data anteriore a quella delle elezioni, cio al fine di evitare che il corpo elettorale, ignorando fino a tale data se le cause di ineleggibilita siano cessate oppure non, esprima inutilmente il proprio voto, cosi in pratica alterando i naturali risultati della consultazione popolare. (Conf Corte cost 46'69; contra: Cass 3710'68, mass n 337036; 1377'67, mass(n 327988; 328'65; 413'63).*

Riferimenti normativi: Legge 05/04/1951 num. 203 art. 15 CORTE COST., Legge 17/02/1968 num. 108 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)