Sez. 3, Ordinanza n. 6265 del 29/03/2004 (Rv. 571641 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO | Somma di denaro non liquida, né determinabile - Individuazione del "forum destinatae solutionis" - Quarto comma dell'art. 1182 cod. civ. - Applicabilità.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO
In tema di competenza e di individuazione del "forum destinatae solutionis", quando la somma di denaro deve ancora essere liquidata dalle parti o, in loro sostituzione, dal giudice, e la sua determinazione richiede indagini ed operazioni diverse dal semplice calcolo aritmetico, trova applicazione il quarto comma dell'art. 1182 cod. civ., secondo cui l'obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Civ. art. 1182
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)