Sez. 2, Sentenza n. 486 del 18/01/1997 (Rv. 501835 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - IN GENERE | Luogo di adempimento delle obbligazioni pecuniarie - Crediti liquidi ed esigibili - Nozione.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - IN GENERE
Tra i crediti liquidi ed esigibili, il cui pagamento deve essere eseguito a norma del terzo comma dell'art. 1182 cod. civ. al domicilio del creditore al tempo della scadenza (con la conseguente configurabilità del "forum solutionis" ai termini dell'art. 20 cod. proc. civ.) rientrano anche quelli di ammontare determinabile in base ad elementi certi e prestabiliti risultanti dal titolo convenzionale o giudiziale, ma non i crediti il cui ammontare deve essere accertato e liquidato mediante indagini diverse dal semplice calcolo aritmetico; in tale ultimo caso trova applicazione il quarto comma dell'art. 1182 cod. civ., secondo cui l'obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182, Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)