diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 2792 del 03/06/1978 (Rv. 392215 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE - ALL'ESECUZIONE - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE - MEZZO DI IMPUGNAZIONE - INDIVIDUAZIONE - RIFERIMENTO ALLA QUALIFICAZIONE DATA ALL'OPPOSIZIONE DAL GIUDICE A QUO - NECESSITA - ESATTEZZA DELLA QUALIFICAZIONE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1978-06-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/392215-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE - ALL'ESECUZIONE - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE - MEZZO DI IMPUGNAZIONE - INDIVIDUAZIONE - RIFERIMENTO ALLA QUALIFICAZIONE DATA ALL'OPPOSIZIONE DAL GIUDICE A QUO - NECESSITA - ESATTEZZA DELLA QUALIFICAZIONE - IRRILEVANZA.*

L'individuazione del mezzo d'impugnazione esperibile, avverso decisione su opposizione proposta nel corso del procedimento di esecuzione, deve essere fatta esclusivamente alla stregua della qualificazione data all'opposizione medesima dal giudice a quo. Pertanto, qualora il pretore, nel decidere su opposizione proposta dal debitore in Sede di esecuzione forzata di Obbligo di fare, qualifichi la domanda come opposizione agli Atti esecutivi, la relativa pronuncia e impugnabile non con appello, ma con ricorso per Cassazione a norma dell'art 111 della Costituzione, a prescindere da ogni indagine sull'esattezza di quella qualificazione. (V 2880/76, mass n 381630).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 612 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)