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Sez. 3, Sentenza n. 2880 del 20/07/1976 (Rv. 381630 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE - MEZZI DI IMPUGNAZIONE - DETERMINAZIONE - QUALIFICAZIONE DEL GIUDICE - RILEVANZA - DEFINIZIONE DI OPPOSIZIONE A PRECETTO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1976-07-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/381630-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE - MEZZI DI IMPUGNAZIONE - DETERMINAZIONE - QUALIFICAZIONE DEL GIUDICE - RILEVANZA - DEFINIZIONE DI OPPOSIZIONE A PRECETTO - IRRILEVANZA.*

Ai fini dell'individuazione del mezzo di impugnazione da esperire contro le decisioni pronunciate in Sede di opposizione per contestazioni inerenti al processo esecutivo, rileva non gia l'eventuale definizione data dall'opponente all'Azione proposta, ma soltanto la qualificazione espressa o implicita data ad essa dal giudice, come opposizione all'esecuzione ovvero agli Atti esecutivi. Non costituisce qualificazione espressa dell'Azione da parte del giudice, l'averla definita come opposizione a precetto poiche tale definizione e utile solo per stabilire il momento dell'opposizione, e pertanto puo essere riferita tanto all'opposizione all'esecuzione, quanto all'opposizione agli Atti esecutivi.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)