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Sez. 5 - , Sentenza n. 4602 del 28/02/2018 (Rv. 647246 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI | Tariffa di igiene ambientale (TIA) - Comunicazione di variazione dei redditi in diminuzione a quanto dichiarato - Effetti automatici - Esclusione – Art. 66, comma 5, del d.lgs. n. 507 del 1993 - Applicabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-02-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647246-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

In tema di tariffa di igiene ambientale (TIA), le comunicazioni aventi ad oggetto variazioni che comportano il pagamento di una tariffa inferiore, sia se correlate a sopravvenienze sia se derivanti da errori contenuti nella precedente dichiarazione, hanno effetto dall'anno successivo a quello di presentazione delle stesse da parte dell'interessato, al fine di consentire all'ente impositore di verificarne il fondamento ai sensi dell'art. 66, comma 5, del d.lgs. n. 507 del 1993, applicabile in ragione del rapporto di sostanziale continuità tra la TARSU e la TIA.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 66 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)