Sez. 5, Sentenza n. 15867 del 13/08/2004 (Rv. 575602 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI | Deroghe alla tassazione indicate nell'art. 62, comma secondo, del D.Lgs. n. 507 del 1993 - Riduzioni delle superfici e tariffarie previste dall'art. 66, comma quinto, del D.Lgs. medesimo - Operatività in via automatica - Esclusione - Indicazione dei relativi presupposti nella denuncia originaria o di variazione - Necessità.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI
In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, poiché la stessa, ai sensi dell'art. 62, comma primo, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, che costituisce previsione di carattere generale, è dovuta unicamente per il fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti (ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie ad abitazioni), sia le deroghe alla tassazione indicate nel comma secondo del medesimo art. 62, sia le riduzioni delle superfici e tariffarie stabilite dal successivo art. 66 non operano in via automatica, in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo, invece, i relativi presupposti essere di volta in volta dedotti nella denuncia originaria o in quella di variazione, con l'ulteriore precisazione che le riduzioni di cui al citato art. 66 hanno effetto soltanto dall'anno successivo, come prescritto dal comma quinto della norma medesima.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 62, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 66
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)