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Sez. 2, Sentenza n. 1714 del 16/02/2000 (Rv. 533923 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - IN GENERE | Mancato avveramento della condizione sospensiva - Obbligo di restituzione - Debito di valuta, non di valore.
Stato
decisa il 2000-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/533923-01

CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - IN GENERE

L'obbligo di restituire la caparra per inefficacia del contratto, dipendente dal mancato avveramento della condizione sospensiva, costituisce debito di valuta, non di valore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1353, Cod. Civ. art. 1382, Cod. Civ. art. 1277 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)