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Sez. 2, Sentenza n. 5007 del 28/04/1993 (Rv. 482124 - 01)

Contratti in genere - Caparra - Confirmatoria | Domanda di esecuzione o di risoluzione proposta dalla parte non adempiente - Risarcimento del danno - Disciplina - Restituzione della somma da parte dell'inadempiente - Obbligazione soggetta al principio nominalistico.
Stato
decisa il 1993-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482124-01

Contratti in genere - Caparra - Confirmatoria

Nell'ipotesi di rilascio di caparra confirmatoria, qualora la parte non inadempiente anziché recedere dal contratto ritenendo la caparra o esigendo il doppio di essa, a norma del secondo comma dell'art. 1385 cod. civ., preferisca domandare l'esecuzione o la risoluzione ai sensi del terzo comma dello stesso articolo, il risarcimento è regolato dalle norme generali, in quanto la caparra perde la propria funzione di risarcimento del danno derivante dall'inadempimento anticipatamente o convenzionalmente determinato. La somma che la parte inadempiente deve restituire forma oggetto, pertanto, di un'obbligazione priva di funzione risarcitoria, soggetta al principio nominalistico, con l'ulteriore conseguenza che sulla somma medesima sono dovuti soltanto gli interessi compensativi con decorrenza dalla data della sua ricezione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1277 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1385 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)