Sez. 4, Sentenza n. 2762 del 08/03/1983 Ud. (dep. 26/03/1983) Rv. 158136 - 01
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - TRAVISAMENTO DEL FATTO - PRESUPPOSIZIONE DI SITUAZIONE MANIFESTAMENTE ESCLUSA DAGLI ATTI - SUSSISTENZA DEL VIZIO - NOZIONE DI ESCLUSIONE DEGLI ATTI.*
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - TRAVISAMENTO DEL FATTO - PRESUPPOSIZIONE DI SITUAZIONE MANIFESTAMENTE ESCLUSA DAGLI ATTI - SUSSISTENZA DEL VIZIO - NOZIONE DI ESCLUSIONE DEGLI ATTI.*
Quando il giudice abbia presupposto a fondamento del proprio convincimento una o più situazioni manifestamente esclusa dagli Atti si ha travisamento del fatto quale vizio della motivazione. L'esclusione dagli Atti deve essere evidente e senza alcuna possibilità di interpretazione dubbia, deve trovare la sua ragione d'essere nella sussistenza di una o più circostanze o di un complesso di elementi o di condizioni che prima facie o logicamente valutate, escludono incontrovertibilmente la sussistenza di quelle circostanze o elementi sui quali il giudice di merito ha effettivamente fondato il proprio convincimento, oppure ne costituiscono la esatta prova contraria, con l'effetto che la decisione ha per oggetto un fatto non solo non provato, ma, in se stesso, del tutto diverso da quello effettivamente e processualmente provato e la relativa motivazione risulta pertanto "tamquam non esset". (Conf mass n 156294; (Conf mass n 149131; (Conf mass n 148078, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3, Cod. Proc. Pen. art. 524
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)