Sez. 5, Sentenza n. 10383 del 09/06/1999 Ud. (dep. 01/09/1999) Rv. 214191 - 01
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO | Causa di improcedibilità per intervenuto, successivo pagamento dell'assegno, delle spese e di quanto altro previsto dall'art 8 legge 15.12.1990 n. 386 - Deducibilità anche nel giudizio di cassazione.
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO
In tema di assegno bancario, la prova della improcedibilità, prevista dall'art 8 della legge 15.12.1990 n. 386 (intervenuto, successivo pagamento dell'assegno, della penale, delle spese e di quanto prescritto) può essere data in pendenza del processo penale ed anche in sede di giudizio di legittimità, in relazione al quale, il divieto di produrre nuovi atti non si estende alla documentazione idonea a determinare la immediata declaratoria di proscioglimento ai sensi dell'art 129 cod.proc.pen.
Riferimenti normativi: Legge 15/12/1990 num. 386 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)