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Sez. 3 - , Ordinanza n. 20095 del 25/07/2019 (Rv. 654778 - 01)

ISTRUZIONE E SCUOLE - UNIVERSITÀ - IN GENERE | Scuole di specializzazione universitarie - Medici specializzandi - Frequenza di più corsi di specializzazione - Trattamento economico per ciascuno di essi - Spettanza.
Stato
decisa il 2019-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/654778-01

ISTRUZIONE E SCUOLE - UNIVERSITÀ - IN GENERE

In caso di omessa o tardiva trasposizione da parte del legislatore italiano delle direttive comunitarie (nella specie, le direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, non autoesecutive, in tema di retribuzione della formazione dei medici specializzandi), sorge, conformemente ai principi più volte affermati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, il diritto degli interessati alla percezione della adeguata remunerazione stabilita dalle norme interne di recepimento; ne consegue che, ove il medico abbia conseguito più di una specializzazione, al medesimo va riconosciuta la remunerazione per ciascuna di esse.

Riferimenti normativi: Direttive Commissione CEE 16/06/1975 num. 362, Direttive Commissione CEE 26/01/1982 num. 76, Legge 19/10/1999 num. 370 art. 11 CORTE COST., Legge 30/11/1989 num. 398 art. 6 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)