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Sez. U - , Sentenza n. 30649 del 27/11/2018 (Rv. 651813 - 02)

COMUNITÀ EUROPEA - DIRETTIVE - IN GENERE | Mancata tempestiva trasposizione delle direttive comunitarie 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE - Medici specializzandi frequentanti in epoca anteriore al 1991 - Liquidazione del danno - Parametri - Art. 11 della l. n. 370 del 1999 - Applicabilità - Art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991 - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-11-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/651813-02

COMUNITÀ EUROPEA - DIRETTIVE - IN GENERE

In tema di risarcimento dei danni per la mancata tempestiva trasposizione delle direttive comunitarie 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE in favore dei medici frequentanti le scuole di specializzazione in epoca anteriore all'anno 1991, deve ritenersi che il legislatore, con l'"aestimatio" del danno effettuata dall'art. 11 della l. n. 370 del 1999, abbia proceduto ad un sostanziale atto di adempimento parziale soggettivo valevole anche nei confronti di coloro non ricompresi nel citato art. 11, a cui non può applicarsi l'art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991, in quanto tale decreto, nel trasporre nell'ordinamento interno le direttive in questione, ha regolato le situazioni future con la previsione, a partire dall'anno accademico 1991/1992, di condizioni di frequenza dei corsi diverse e più impegnative rispetto a quelle del periodo precedente.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 08/08/1991 num. 257 art. 6, Legge 19/10/1999 num. 370 art. 11 CORTE COST., Direttive Commissione CEE 16/06/1975 num. 362, Direttive Commissione CEE 16/06/1975 num. 363, Direttive Commissione CEE 26/01/1982 num. 76

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)