Sez. 3, Sentenza n. 781 del 09/06/1967 Ud. (dep. 01/08/1967) Rv. 105132 - 01
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - TUTELA ARBITRARIA DELLE PROPRIE RAGIONI - ESERCIZIO ARBITRARIO DELLE PROPRIE RAGIONI (RAGION FATTASI) - CON VIOLENZA SULLE COSE - NOZIONE DI VIOLENZA - FATTISPECIE - CHIUSURA DI ACCESSO A UN LOCALE IN USO COMUNE.*
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - TUTELA ARBITRARIA DELLE PROPRIE RAGIONI - ESERCIZIO ARBITRARIO DELLE PROPRIE RAGIONI (RAGION FATTASI) - CON VIOLENZA SULLE COSE - NOZIONE DI VIOLENZA - FATTISPECIE - CHIUSURA DI ACCESSO A UN LOCALE IN USO COMUNE.*
La violenza prevista come estremo essenziale del delitto di Esercizio arbitrario delle proprie ragioni ricorre quando la cosa viene danneggiata o trasformata o ne e mutata la destinazione. Tale mutamento sussiste nel caso in cui il locatore chiuda la porta di accesso ad autorimessa usata in comune con il conduttore, cosi da impedire a questi l'uso della cosa locata, concretando tale Azione una immutazione della specifica destinazione che la cosa ha ai fini della particolare utilizzazione cui la hanno destinata le parti contraenti.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 392
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)