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Sez. 3, Sentenza n. 784 del 09/06/1967 Ud. (dep. 01/08/1967) Rv. 105133 - 01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - TUTELA ARBITRARIA DELLE PROPRIE RAGIONI - ESERCIZIO ARBITRARIO DELLE PROPRIE RAGIONI (RAGION FATTASI) - CON VIOLENZA SULLE COSE - NOZIONE DI VIOLENZA - FATTISPECIE - RECINZIONE DI UN FONDO.*
Stato
decisa il 1967-06-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/105133-01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - TUTELA ARBITRARIA DELLE PROPRIE RAGIONI - ESERCIZIO ARBITRARIO DELLE PROPRIE RAGIONI (RAGION FATTASI) - CON VIOLENZA SULLE COSE - NOZIONE DI VIOLENZA - FATTISPECIE - RECINZIONE DI UN FONDO.*

Per uso di violenza sulla cosa deve intendersi non soltanto l'impiego di una energia che produca il danneggiamento o la trasformazione materiale della cosa stessa, ma pure quello che muti la destinazione della cosa, cioe ne impedisca o comunque alteri o modifichi l'utilizzabilita, violentando le condizioni ambientali, con effetto relativamente permanente e non meramente momentaneo. (fattispecie di Esercizio privato delle proprie ragioni con violenza sulle cose consistita nella recinzione di un fondo con paletti e filo spinato). (prima parte, Conf 105132, anno 1967).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 392

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)