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Sez. L, Sentenza n. 2612 del 24/05/1978 (Rv. 391968 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - MEDIAZIONE (DIVIETO) - AFFIDAMENTO DA PARTE DI UNA SOCIETA EDITRICE DI UN GIORNALE AD UNA ORGANIZZAZIONE DELLA RELATIVA PUBBLICITA - SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA DI PRODUZIONE DA PARTE DI UNA PERSONA - INSERIMENTO DI QUEST'ULTIMA NELLA PREDETTA ORGANIZZAZIONE - LAVORO SUBORDINATO CON LA SOCIETA EDITRICE - ESCLUSIONE - PAGAMENTO DELLA PROVVIGIONE DA PARTE DI QUESTA SOCIETA - NATURA - ADEMPIMENTO DEL TERZO.*
Stato
decisa il 1978-05-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/391968-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - MEDIAZIONE (DIVIETO) - AFFIDAMENTO DA PARTE DI UNA SOCIETA EDITRICE DI UN GIORNALE AD UNA ORGANIZZAZIONE DELLA RELATIVA PUBBLICITA - SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA DI PRODUZIONE DA PARTE DI UNA PERSONA - INSERIMENTO DI QUEST'ULTIMA NELLA PREDETTA ORGANIZZAZIONE - LAVORO SUBORDINATO CON LA SOCIETA EDITRICE - ESCLUSIONE - PAGAMENTO DELLA PROVVIGIONE DA PARTE DI QUESTA SOCIETA - NATURA - ADEMPIMENTO DEL TERZO.*

Ove una societa editrice di un giornale abbia affidato ad una organizzazione la relativa pubblicita, l'attivita di produzione di questa pubblicita svolta da una persona, inserita in tale organizzazione con un rapporto avente i caratteri del lavoro subordinato, non e eseguita alle dipendenze o per conto della societa editrice del giornale, bensi, in attuazione dell'Obbligo di acquisizione della pubblicita, nei confronti dell'organizzazione pubblicitaria, anche se la provvigione venga corrisposta percentualmente con somme erogate dalla societa editrice direttamente al produttore della pubblicita. Infatti, tale erogazione pecuniaria, rientrando nella controprestazione retributiva della prestazione lavorativa del produttore verso l'organizzazione pubblicitaria, configura soltanto una Forma di adempimento del terzo, beneficiario dell'attivita produttrice della pubblicita, del debito retributivo dell'organizzazione pubblicitaria, come datore di lavoro, nei confronti del lavoratore per l'attivita svolta.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1180 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2094

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)