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Sez. L, Sentenza n. 1793 del 07/03/1996 (Rv. 496174 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - SCATTI DI ANZIANITÀ | Retribuzione, in tutto o in parte corrisposte da un terzo - Corrispettivo delle prestazioni rese in favore del datore di lavoro - Configurabilità - Computo nel T.F.R. e negli altri istituti retributivi - Necessità - Fattispecie relativa a corrispettivo in moneta estera versato dalla società capogruppo della società datrice di lavoro.
Stato
decisa il 1996-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496174-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - SCATTI DI ANZIANITÀ

L'obbligo di corrispondere al lavoratore subordinato una retribuzione è ricollegato dalla legge alla costituzione stessa del rapporto ed è posto inderogabilmente a carico del datore di lavoro, come si desume dagli articoli 2094 e 2099 cod. civ. nonché dalla legge 23 ottobre 1960, n. 1369, in tema di divieto di intermediazione nelle prestazioni di lavoro. Pertanto qualora per accordo fra il datore di lavoro ed il lavoratore o anche in via di fatto la retribuzione sia stata corrisposta a quest'ultimo, in tutto o in parte, e per un periodo di tempo più o meno lungo, da un soggetto estraneo al rapporto medesimo, tale circostanza non esclude che la suddetta retribuzione si configuri come corrispettivo delle prestazioni rese dal lavoratore in favore del proprio datore di lavoro, sul quale continua necessariamente a gravare il relativo obbligo, sicché delle somme così corrisposte deve tenersi conto ai fini del trattamento di fine rapporto e degli altri istituti retributivi indiretti (Nella specie la sentenza di merito - cassata sul punto dalla S.C. - aveva escluso dal calcolo dei suddetti istituti il corrispettivo in moneta estera che in base agli accordi fra le parti era stato pagato al lavoratore dalla società capogruppo della società datrice di lavoro anziché da quest'ultima).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)