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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13942 del 19/06/2014 (Rv. 631727 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - ESECUZIONE PROVVISORIA IN PENDENZA DELL'OPPOSIZIONE | Opposizione a decreto ingiuntivo - Ordinanza ex art. 648 cod. proc. civ. - Ricorso per cassazione - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-06-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/631727-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - ESECUZIONE PROVVISORIA IN PENDENZA DELL'OPPOSIZIONE

L'ordinanza con la quale, in pendenza di opposizione a decreto ingiuntivo, è concessa o negata l'esecuzione provvisoria del provvedimento monitorio non è impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - anche quando il giudice abbia conosciuto delle questioni di merito per valutare la sussistenza del "fumus" - avendo natura anticipatoria della decisione ma senza carattere di definitività perché i suoi effetti sono destinati ad esaurirsi con la sentenza che pronuncia sulla opposizione.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 648 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)