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Sez. 3, Ordinanza n. 14051 del 26/07/2004 (Rv. 574976 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - ESECUZIONE PROVVISORIA IN PENDENZA DELL'OPPOSIZIONE | Concessione o negazione - Ricorribilità in Cassazione del relativo provvedimento ex art. 111 Cost. - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/574976-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - ESECUZIONE PROVVISORIA IN PENDENZA DELL'OPPOSIZIONE

L'ordinanza con la quale, in pendenza di opposizione a decreto ingiuntivo, venga concessa o negata l'esecuzione provvisoria del decreto stesso non è impugnabile con il ricorso per cassazione ex art.111 Cost. - anche nel caso in cui, ai fini di tale decisione, il giudice abbia conosciuto di questioni di merito rilevanti per accertare la sussistenza del "fumus" del diritto in contestazione -, trattandosi, comunque, di provvedimento inidoneo ad interferire sulla definizione della causa, e che opera con l'interinalità propria dei provvedimenti di tipo cautelare, sì da produrre effetti destinati ad esaurirsi con la sentenza che pronunzia sull'opposizione.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 648 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)