Sez. 1, Sentenza n. 17115 del 27/08/2004 (Rv. 576288 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - ELEMENTO SOGGETTIVO | Affidamento degli obblighi documentali a terzi - Ammissibilità - Limiti.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - ELEMENTO SOGGETTIVO
In tema di elemento soggettivo nelle sanzioni amministrative relative alla disciplina dei rifiuti, la buona fede atta ad escludere l'elemento psicologico dell'illecito per avere, il destinatario degli obblighi documentali, affidato la loro gestione ad una ditta specializzata è riscontrabile solo nelle forme specificamente stabilite dal D. Lgs. n. 22 del 1997, come modificato dal D. Lgs. n. 389 del 1997, e previa allegazione delle sussistenza delle condizioni ivi stabilite (soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccedenti le 5 tonnellate, per i rifiuti non pericolosi, e una tonnellata, per quelli pericolosi, che abbiano affidato la tenuta dei registri alle organizzazioni di categoria o loro società di servizi con obbligo di annotazione dei dati, tenuti in copia presso l'impresa, con cadenza mensile).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 12 com. 4, Decreto Legisl. 08/11/1997 num. 389 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)