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Sez. 1, Sentenza n. 1873 del 21/02/1995 (Rv. 490564 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - CAUSE DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ | Errore sulla liceità del fatto - Causa di esclusione della responsabilità - Configurabilità - Condizione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1995-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490564-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - CAUSE DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ

Poiché, ai sensi dell'art. 3 della legge 24 novembre 1981 n. 689, per integrare l'elemento soggettivo delle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa è sufficiente la semplice colpa, l'errore sulla liceità del fatto, comunemente indicato come buona fede, può rilevare come causa di esclusione della responsabilità amministrativa - al pari di quanto avviene per la responsabilità penale, in materia di contravvenzioni - solo quando esso risulti incolpevole, ed a tal fine occorre un elemento positivo (come, ad es., un'assicurazione di liceità da parte della pubblica amministrazione) idoneo ad indurre un errore siffatto, non ovviabile dall'interessato con l'ordinaria diligenza. (Nella specie, il soggetto ingiunto, avendo abbattuto, senza autorizzazione, alcuni alberi in area soggetta a vincolo di riserva naturale, aveva addotto la sua buona fede, per non avergli comunicato il venditore del suolo l'esistenza di tale vincolo, che, peraltro, non risultava da cartelli segnaletici apposti sul luogo. La S.C., enunciando il principio di diritto di cui alla massima, ha escluso l'esistenza di un errore incolpevole, siccome il vincolo era conoscibile dall'interessato attraverso le ordinarie forme di pubblicità, quali la pubblicazione nel bollettino ufficiale regionale e l'affissione agli albi pretori della provincia e del comune).

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)