Sez. 3, Sentenza n. 2907 del 09/02/2007 (Rv. 595314 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - NOTIFICAZIONE | Morte dell'ingiunto in pendenza del termine per proporre opposizione - Applicabilità dell'articolo 328 cod. proc. civ. - Onere di rinotificare il decreto agli aventi causa dell'ingiunto - Sussistenza - Effetti - Decorrenza dalla rinotificazione di un nuovo termine di venti giorni per proporre opposizione - Interpretazione conforme agli articoli 24 e 111 della Costituzione.
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - NOTIFICAZIONE
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è assimilabile a quello di impugnazione, con conseguente applicabilità dell'articolo 328 del codice di procedura civile nel caso di morte della persona ingiunta nel corso della decorrenza del termine per proporre opposizione. In tale ipotesi il ricorrente deve, quindi, rinotificare il decreto ingiuntivo nei confronti dell'avente causa (o degli aventi causa) dell'ingiunto e, a seguito di tale notifica, decorre un nuovo termine di venti giorni in quanto le tesi dell'inapplicabilità dell'art. 328 cod. proc. civ., ovvero dell'applicabilità di detta norma e della mera sospensione del termine per l'opposizione sono in contrasto con i principi sanciti dagli artt. 24 e 111 della Costituzione.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 328 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)