Sez. 2, Sentenza n. 17205 del 11/08/2011 (Rv. 618905 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Art. 330 cod. proc. civ. - Applicazione analogica all'opposizione a decreto ingiuntivo - Esclusione - Fondamento - Notifica dell'atto di opposizione - Modalità.
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE
Pur essendo il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo assimilabile ad un giudizio di impugnazione, ciò tuttavia non comporta che allo stesso sia analogicamente applicabile l'art. 330 cod. proc. civ. il quale - consentendo la notificazione dell'impugnazione collettivamente ed impersonalmente agli eredi della parte defunta - presuppone la previa notifica della sentenza ad opera di quest'ultima; ne consegue che in tal caso l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo deve essere notificato al creditore opposto, presso il domicilio eletto in sede monitoria, ove l'ingiunto non abbia avuto notizia del decesso al momento della notificazione del decreto, oppure personalmente agli eredi, presso la residenza o il domicilio di ciascuno.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)