Sez. 2, Sentenza n. 1080 del 21/04/1987 Ud. (dep. 30/01/1988) Rv. 177496 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - ESTORSIONE E TRUFFA - TRUFFA - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - TIMORE DI PERICOLO IMMAGINARIO - DIFFERENZA TRA I DUE REATI.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - ESTORSIONE E TRUFFA - TRUFFA - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - TIMORE DI PERICOLO IMMAGINARIO - DIFFERENZA TRA I DUE REATI.*
Sussiste il reato di estorsione, e non quello di truffa aggravata ai sensi dell'art. 640, cpv. N. 2, cod. pen., quando l'agente consegna il profitto rappresentando una situazione di pericolo che ingeneri nel soggetto passivo il timore che il male minacciato sia certo e che provenga dall'agente stesso o da persona a lui collegata, realizzandosi invece il secondo reato quando il pericolo sia prospettato come soltanto eventuale e possibile, senza il concorso della volontà di colui che lo rappresenta.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 629 CORTE COST., Cod. Pen. art. 640 com. 2 n. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)