Sez. L, Sentenza n. 6859 del 10/08/1987 (Rv. 455054 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - ESTENSIONE DELLA NORMATIVA AD IPOTESI NON PREVISTE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE IN TEMA DI TOLLERABILITÀ MASSIMA DELLA LICENZA STRAORDINARIA ESTESA A QUELLA DELLA CARCERAZIONE PREVENTIVA NON PREVISTA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - ESTENSIONE DELLA NORMATIVA AD IPOTESI NON PREVISTE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE IN TEMA DI TOLLERABILITÀ MASSIMA DELLA LICENZA STRAORDINARIA ESTESA A QUELLA DELLA CARCERAZIONE PREVENTIVA NON PREVISTA.*
Affinché le Disposizioni di un contratto possano essere utilizzate per regolare situazioni diverse da quelle cui espressamente si riferiscono, è necessario che la fattispecie cui si pretende applicarle con effetti vincolanti sia sostanzialmente simile ed accomunata dalla medesima ratio a quella che le parti hanno specificamente inteso disciplinare, sicché l'estensione della normativa contrattuale all'ipotesi non prevista possa essere ragionevolmente ricondotta alla volontà dei contraenti. (nella specie, la suprema Corte ha cassato l'impugnata sentenza, la quale aveva ritenuto che l'assenza del dipendente in stato di carcerazione preventiva dovesse dalla S.i.P. essere tollerata fino a sei mesi, e cioè per lo stesso periodo di massima durata della licenza straordinaria concedibile dal datore di lavoro, ai sensi dell'art. 40 del contratto collettivo di categoria, per gravi e giustificati motivi). (V 1965/85, mass n 439872; (V 539/83, mass n 425319).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1365, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)