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Sez. 1, Sentenza n. 1923 del 30/05/1969 (Rv. 341075 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - ANNULLABILITA DEL CONTRATTO - VIZI DELLA VOLONTA - ERRORE - RILEVANZA DELL'ERRORE RICONOSCIBILE - ERRORE BILATERALE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1969-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/341075-01

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - ANNULLABILITA DEL CONTRATTO - VIZI DELLA VOLONTA - ERRORE - RILEVANZA DELL'ERRORE RICONOSCIBILE - ERRORE BILATERALE - ESCLUSIONE.*

L'esigenza della riconoscibilita dell'errore, come causa di annullamento del contratto, a sensi degli artt. 1428 e 1431 cod.civ., sta nell'unilateralita dell'errore medesimo, e cioe nella contrapposizione di una volonta inficiata nella sua formazione ad altra volonta immune da vizi allorquando, invece, vi siano due volonta concordi ed entrambe viziate dal medesimo errore, non puo trovare applicazione il principio dell'affidamento e, quindi, non opera il requisito della riconoscibilita dell'errore ai fini dell'annullamento, perche in tal caso, ciascuno dei due contraenti ha dato causa all'invalidita del negozio indipendentemente dall'altro. (V. 773-65 1970-62).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1431

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)