Sez. 3, Sentenza n. 17700 del 19/07/2013 (Rv. 628664 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - MIGLIORAMENTI, ADDIZIONI E TRASFORMAZIONI - DIRITTO DI RITENZIONE | Obbligo del detentore di custodia del bene con diligenza - Mancato adempimento a tale obbligo - Conseguenze - Diritto al pagamento dell'indennità per i miglioramenti apportati - Esclusione.
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - MIGLIORAMENTI, ADDIZIONI E TRASFORMAZIONI - DIRITTO DI RITENZIONE
In tema di contratti agrari, poiché l'esercizio da parte dell'affittuario del diritto di ritenzione spettantegli fino al pagamento dell'indennità per i miglioramenti apportati al fondo, ai sensi dell'art. 20, secondo comma, della legge 3 maggio 1982 n. 203, comporta l'obbligo di custodia del bene con la diligenza del buon padre di famiglia, al detentore non è dovuta nessuna indennità qualora non si sia dato cura di preservare il fondo in buono stato nel periodo in cui ha legittimamente continuato a detenere l'immobile nell'esercizio del diritto di ritenzione.
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 20 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)