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Sez. 3, Sentenza n. 6964 del 22/03/2007 (Rv. 596286 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - MIGLIORAMENTI, ADDIZIONI E TRASFORMAZIONI - DIRITTO DI RITENZIONE | Operatività - Percezione dei frutti durante il periodo di ritenzione - Obbligo al risarcimento dei danni da parte dell'affittuario - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-03-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596286-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - MIGLIORAMENTI, ADDIZIONI E TRASFORMAZIONI - DIRITTO DI RITENZIONE

In tema di contratti agrari, l'esercizio da parte dell'affittuario del diritto di ritenzione spettantegli fino al pagamento dell'indennità per i miglioramenti apportati al fondo, ai sensi dell'articolo 20, secondo comma, della legge 3 maggio 1982 n. 203, comportando l'obbligo di custodia del bene con la diligenza del buon padre di famiglia, vincola il detentore ad assicurare la conservazione del fondo in buono stato, tale che ne assicuri la produttività secondo la sua destinazione, condizione che invece verrebbe a mancare se il terreno venisse lasciato abbandonato e incolto. Il conduttore è tenuto, comunque, durante il periodo di ritenzione, al pagamento del canone convenzionale quale corrispettivo del godimento del fondo, includente, come tale, la percezione dei frutti, che non può, dunque, costituire la fonte di un'obbligazione risarcitoria a titolo di danno. (Nella specie la corte di merito aveva determinato l'ammontare dell'indennità spettante agli affittuari per le migliorie apportate al fondo e la S.C. ha rigettato il motivo di ricorso del proprietario e del nuovo affittuario - che era intervenuto per reclamare i danni causa la mancata disponibilità del bene perché oggetto di ritenzione - secondo cui era stato erroneamente escluso che la percezione dei frutti dopo la scadenza contrattuale obbliga gli affittuari, anche se titolari del diritto di ritenzione, al risarcimento dei danni).

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 16 com. 1 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 17 com. 2 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 20 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)