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Sez. 1, Sentenza n. 17292 del 24/08/2016 (Rv. 641166 - 01)

CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE | Strumenti finanziari - Collocamento presso operatori istituzionali - Successiva vendita ai risparmiatori "retail" nel cd. mercato grigio - Legittimità - Omesso diretto collocamento presso il pubblico dei risparmiatori - Irrilevanza - Fondamento.
Stato
decisa il 2016-08-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/641166-01

CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE

La rivendita di strumenti finanziari (nella specie, "bond" Cirio) da parte di operatori qualificati, presso i quali erano stati precedentemente collocati, nei confronti della propria clientela "retail" nel cd. mercato grigio (cioè, prima che i titoli siano emessi ufficialmente) comporta il radicarsi di obblighi informativi specifici da parte dei predetti operatori e costituisce una vendita lecita e legittima di cosa futura, consentita dall'art. 100 bis del d.lgs. n. 58 del 1998, sicché deve escludersi la nullità del negozio per non essere stato il collocamento dei titoli eseguito direttamente presso il pubblico dei risparmiatori.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 21, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 100 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)