Sez. U, Ordinanza n. 17654 del 19/07/2013 (Rv. 627552 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Sentenza del giudice amministrativo avente natura meramente dichiarativa di un obbligo di pagamento - Esecuzione - Difetto di giurisdizione del giudice dell'ottemperanza - Insussistenza - Ragioni.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
Il giudice dell'ottemperanza non risulta carente di giurisdizione in relazione all'esecuzione di una sentenza avente natura meramente dichiarativa dell'obbligo, gravante su di un Comune, di provvedere al pagamento di una retta di degenza in favore di un ente ospedaliero, atteso che la funzione del giudizio di ottemperanza è proprio quella di integrare il giudicato amministrativo, essendo il giudice amministrativo munito, in tale sede, di ampi poteri integrativi delle statuizioni adottate nel giudizio pregresso, esercitabili per adeguare la situazione al proprio comando definitivo rimasto inevaso.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 112, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 113, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 114
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)