Sez. U, Ordinanza n. 24040 del 26/07/2026 (Rv. 679482-01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Sentenza del giudice amministrativo avente natura meramente dichiarativa di un obbligo di pagamento - Esecuzione - Difetto di giurisdizione del giudice dell'ottemperanza - Insussistenza - Ragioni - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
Il giudice dell'ottemperanza non risulta carente di giurisdizione in relazione all'esecuzione di una sentenza avente natura meramente dichiarativa dell'obbligo - gravante su un'Azienda sanitaria provinciale e sulla Regione Sicilia - di provvedere alla corresponsione a favore di un dipendente delle differenze retributive (anche ai fini del ricalcolo del TFR), della rivalutazione e degli interessi, nonché all'esecuzione degli adempimenti previdenziali conseguenti, quali effetti diretti dell'illegittimo inquadramento contrattuale oggetto di annullamento, atteso che la funzione del giudizio di ottemperanza è proprio quella di integrare il giudicato amministrativo, essendo il giudice amministrativo munito, in tale sede, di ampi poteri integrativi delle statuizioni adottate nel giudizio pregresso, esercitabili per adeguare la situazione al proprio comando definitivo rimasto inevaso.
Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 112, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 113, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 114
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)