diritto.io

Sez. 3 - , Sentenza n. 26703 del 23/10/2018 (Rv. 651169 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE | Opposizione ex art. 617 c.p.c. – Rilievo d’ufficio in cassazione della tardività – Possibilità – Stimolazione del contraddittorio delle parti - Necessità - Esclusione – Fondamento.
Stato
decisa il 2018-10-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/651169-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE

Nel giudizio di cassazione la tardività dell'opposizione agli atti esecutivi può essere rilevata d'ufficio senza necessità di stimolare il contraddittorio, atteso che l'art. 382, comma 3, c.p.c. - non modificato dalla legge n. 69 del 2009 - nel disciplinare la statuizione conseguente a tale rilievo, non impone di sottoporre la questione alle parti in quanto costituisce norma speciale sia rispetto all'art. 101, comma 2, c.p.c., sia rispetto all'art. 384, comma 3, c.p.c., il quale si applica nella diversa ipotesi in cui la Corte di cassazione, dopo aver cassato la sentenza, pronuncia nel merito assumendo i poteri del giudice della sentenza cassata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 382 com. 3, Legge 18/06/2009 num. 69 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)