Sez. 3, Sentenza n. 17779 del 30/08/2011 (Rv. 619371 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - IN GENERE | Ricorsi proposti dopo l'entrata in vigore della legge n. 69 del 2009 - Correzione della motivazione della sentenza - Attivazione del contraddittorio - Necessità - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - IN GENERE
Anche in ordine ai ricorsi per cassazione, proposti dopo l'entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69 che ha modificato l'art. 101 cod. proc. civ., l'esercizio del potere d'ufficio di correzione della motivazione della sentenza, previsto dall'art. 384, quarto comma, cod. proc. civ., non è soggetto alla regola di cui al terzo comma del medesimo articolo che impone alla Corte il dovere di stimolare il contraddittorio delle parti sulle questioni rilevabili d'ufficio da porre a fondamento della decisione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 384 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 384 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)