Sez. 3, Sentenza n. 2385 del 07/03/1991 (Rv. 471173 - 01)
Impugnazioni civili - Revocazione (giudizio di) - Sospensione - Del termine - Per il ricorso per cassazione | Cessazione della sospensione - Effetti.
Impugnazioni civili - Revocazione (giudizio di) - Sospensione - Del termine - Per il ricorso per cassazione
La proposizione dell'istanza di revocazione non interrompe ma semplicemente sospende il termine per la proposizione del ricorso per cassazione, che ricomincia a decorrere per la parte residua, dalla comunicazione della sentenza sulla revocazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 398
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)