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Sez. 2, Sentenza n. 5229 del 29/05/1999 (Rv. 526819 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - SOSPENSIONE - DEL TERMINE - PER IL RICORSO PER CASSAZIONE | Revocazione anteriore al primo gennaio 1993 - Pendenza del giudizio a tale data - Conseguenze - Sospensione automatica del termine residuo per ricorrere per cassazione - Esclusione - Onere della parte di chiederne la sospensione - Sussistenza- Fondamento- Applicabilità del quarto comma dell' art. 368 cod. proc. civ. novellato dall' art. 68 legge 353/1990, ai sensi dell' art. 90, primo comma, ultima parte, della stessa.
Stato
decisa il 1999-05-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/526819-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - SOSPENSIONE - DEL TERMINE - PER IL RICORSO PER CASSAZIONE

Chi ha impugnato per revocazione una sentenza di appello allorché tale impugnazione sospendeva il termine per ricorrere per cassazione avverso la medesima sentenza, se il predetto giudizio di revocazione pendeva alla data del primo gennaio 1993, aveva l'onere di chiedere al giudice di esso di sospendere il residuo termine per la proponibilità dell'impugnazione per cassazione, perché, ai sensi dell'art. 90, primo comma, ultima parte legge 27 novembre 1990 n. 353 in questo caso è applicabile il novellato quarto comma dell'art. 368 cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 398, Cod. Proc. Civ. Abrog. art. 398, Legge 27/11/1990 num. 353 art. 68, Legge 27/11/1990 num. 353 art. 90 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)