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Sez. 5 - , Ordinanza n. 29105 del 13/11/2018 (Rv. 651278 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPRESE MINORI - DETERMINAZIONE DEL REDDITO | Accertamento induttivo - Imprese minori - Presupposti.
Stato
decisa il 2018-11-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/651278-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPRESE MINORI - DETERMINAZIONE DEL REDDITO

In materia di imposte sui redditi, anche le imprese minori, che fruiscono del regime di contabilità semplificata, ai sensi dell'art. 18 del d.P.R. n. 600 del 1973, devono indicare ogni anno nel registro degli acquisti, tenuto ai fini IVA, il valore delle rimanenze, senza limitarsi ad annotare quello globale, ma distinguendo i beni per categorie omogenee, del medesimo tipo e della stessa quantità, con analiticità adeguata rispetto all'attività esercitata, analiticità che può essere sindacata dall'Ufficio solo ove il difetto della stessa impedisca in concreto l'esercizio della funzione di controllo; in assenza di tali indicazioni - che ove fatte oggetto di richiesta da parte dei verificatori possono essere fornite dal contribuente anche in sede procedimentale durante l'accesso, l'ispezione e la verifica - l'amministrazione finanziaria può ritenere inattendibile la contabilità e procedere all'accertamento induttivo.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 18, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)