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Sez. T, Ordinanza n. 1861 del 27/01/2025 (Rv. 673646-01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPRESE MINORI - DETERMINAZIONE DEL REDDITO | Imprese in regime di contabilità semplificata - Valore delle rimanenze di magazzino - Indicazione analitica - Mancanza - Inattendibilità della contabilità - Accertamento induttivo - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2025-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/673646-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPRESE MINORI - DETERMINAZIONE DEL REDDITO

In tema di imposte sui redditi di impresa, le imprese minori, che fruiscono del regime di contabilità semplificata, ai sensi dell'art. 18 del d.P.R. n. 600 del 1973, sono tenute ad indicare ogni anno nel registro degli acquisti, tenuto ai fini IVA, il valore delle rimanenze di magazzino, distinguendo i beni per categorie omogenee, del medesimo tipo e della stessa quantità, secondo la normativa sulla valutazione delle rimanenze, non potendosi limitare ad annotare solo quello globale; in assenza di tali indicazioni - che, ove fatte oggetto di una richiesta da parte dei verificatori, possono essere fornite dal contribuente anche in sede procedimentale durante l'accesso, l'ispezione e la verifica - l'Amministrazione finanziaria può ritenere inattendibile la contabilità e procedere all'accertamento induttivo.

DPR 29/09/1973 num. 600 art. 18, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)